User Manual

STAR-Series Portable PA System
8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione generale non può essere
iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
9. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto e' tenuto a presentare
una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 18.
10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto e' tenuto a presentare
una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la
compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione
per la lettera a).
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 e' effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle
coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche
un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare
l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano
carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti
dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni
stesse, le integrazioni necessarie, che l'interessato e' tenuto a fornire entro trenta giorni dalla
richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non
provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca l'autorizzazione generale. Il termine può essere
prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell'interessato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si
intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il titolare dell'autorizzazione generale e' tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai
commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali di cui all'articolo 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute
a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero,
entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e
cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione
medesima. Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o
documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i
richiesti chiarimenti o documenti.
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